Statuto dell’Associazione

Art. 1) COSTITUZIONE SEDE DURATA

  1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto negli articoli 36 e seguenti del Codice civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica Amici Confido”, in breve “A.S.D.” (d’ora in poi “Associazione”), senza finalità di lucro e attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.lgs. 39/2021.
  2. L’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro nonché caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative.
  3. L’Associazione ha sede legale in Gambettola (FC) in via Montanari n.1343 Cap 47035. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
  4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
  5. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
  6. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente

Art. 2) NATURA E SCOPI

  1. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina di attività sportive cinofile e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
  2. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/2021

In particolare, l’Associazione si propone di:
– promuovere e sviluppare una corretta educazione e cultura cinofila e civica, anche attraverso la pratica di sport cinofili quali, Mobility Dog, Obedience ed altri;
– promuovere e valorizzare la relazione tra uomo-cane anche al fine di una più efficace integrazione del cane nella nostra società urbana,

– promuovere e sensibilizzare la cittadinanza a sviluppare un rapporto positivo tra uomo, cane e natura;

– promuovere connessioni con le attività esistenti sul territorio.

Al fine di realizzare gli obiettivi indicati l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  1. corsi di educazione cinofila rivolti a cani e proprietari;
  2. classi di socializzazione per cuccioli
  3. classi di comunicazione per cani adulti;
  4. organizzare incontri, manifestazioni sportive, gare e corsi di allenamento che diano al cane e al proprietario la possibilità di svolgere attività motoria consona alla loro natura e struttura fisica
  5. passeggiate didattiche;
  6. fidopark, custodia per periodi variabili;
  7. preparazione del binomio, uomo-cane per le discipline cinofilo-sportive e ludiche
  8. formazione della coppia pet-partner, per attività di pet therapy
  9. programmi di riabilitazione comportamentale per animali domestici di proprietà o che vivono nei rifugi per animali abbandonati;
  10. campagne di incentivazione alle adozioni di animali abbandonati residenti in rifugi, anche in collaborazione con associazioni animaliste, enti pubblici, strutture pubbliche e private;
  11. programmi di zooantropologia didattica rivolti alle scuole per diffondere una maggiore coscienza e conoscenza degli animali domestici;
  12. organizzare e promuovere attività di pet therapy, con binomi preparati e abilitati, presso strutture di accoglienza per anziani o disabili a scopo di migliorarne la permanenza nella struttura stessa
  13. organizzare e promuovere attività di pet therapy con binomi preparati e abilitati, presso scuole elementari, scuole medie e istituti Superiori
  14. promuovere l’arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, manifestazioni sia presso la propria sede che presso altre strutture idonee
  15. studi e ricerche sulla relazione tra uomo e animale e sul comportamento animale;
  16. L’Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Federazione riconosciuto dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di Promozione o Federazione.
  17. L’Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività formative e didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L’attività comprende la gestione degli impianti e delle attrezzature. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati.
  18. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino anche un supporto fisiologico, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale hanno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
  19. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  20. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/2021.
  21. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
  • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

 

TITOLO 2

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE – Il patrimonio e le entrate sono costituite:

  1. a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
  2. b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
  3. c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
  4. d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle vane attività sociali e/o complementari;
  5. e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
  6. f) dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

 

TITOLO 3

SOCI E TESSERATI E QUOTE SOCIALI

Art. 4) SOCI E TESSERATI. DIRITTI/DOVERI

  1. Le categorie dei soci sono le seguenti:
  2. a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
  3. b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
  4. c) I tesserati sono le persone fisiche, anche non associate (nel qual caso non hanno diritto di voto per i fini sociali, disponendone unicamente per l’elezione dei propri rappresentati ai meri fini sportivi), che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
  5. atleti;
  6. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
  7. giudici/arbitri;
  8. dirigenti;
  9. tecnici, istruttori;
  10. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
  11. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione degli stessi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentarie, ossia, del diritto di partecipare alle assemblee, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di ricoprire cariche sociali. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta scritta e versando la quota associativa. La richiesta deve essere fatta su apposito modulo e presentata al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica/cellulare in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
  12. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione, la relativa iscrizione a libro soci e consegna della tessera.

In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati ma tempestivamente comunicati al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

  1. Per i minori è necessario l’assenso di un genitore.
  2. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  3. L’Adesione all’Associazione comporta:
  4. piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
  5. la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;

il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne

  1. mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. La perdita della qualità di socio può avvenire per:
  3. morosità;
  4. non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
  5. quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  6. per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.

È ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non diversamente deliberato.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021. (tesserati)

Art. 5) QUOTE SOCIALI – Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

 

TITOLO 4

ASSEMBLEA/BILANCIO

Art. 6) ASSEMBLEA/BILANCIO

  1. L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2532 c.c.). Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la potestà parentale. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. L’Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo e/o tramite mail e/o messaggio al cellulare dei soci almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa contenente la data, l’ora, il luogo della convocazione nonché le materie da trattare), si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
  3. L’Assemblea ordinaria delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.lgs. 36/2021. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.
  4. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento della ASD e modalità di liquidazione.
  5. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima.
  6. Per lo scioglimento dell’Associazione e necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.
  8. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.
  9. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’assemblea approvare il rendiconto di esercizio con la modalità del voto palese, decidere sulle affiliazioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

Art.7) – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

  1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
  2. È in ogni caso necessario che:

– comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro e dove dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

  1. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO 5

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati.
  2. Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile.
  3. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
  4. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa.
  5. Il consiglio direttivo nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.lgs. 36/2021.
  6. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.
  7. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
  8. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.
  9. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

 

TITOLO 6

LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI

 

Art.9) LAVORATORI E VOLONTARI

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del D.lgs. 36/2021 e ss. mod., secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia. Si applicano le disposizioni sul rapporto di volontariato del D.lgs. 36/2021 e ss. mod.
  3. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze
  4. collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

TITOLO 7

CARICHE SOCIALI

 

Art. 10) CARICHE SOCIALI

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati.
  2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario.
  3. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

 

TITOLO 8

RENDICONTO

 

Art. 11) RENDICONTO

  1. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio solare, l’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario.
  2. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria della ASD.
  3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della ASD, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
  4. L’Assemblea delibera con le maggioranze di Legge e del presente Statuto.
  5. Il rendiconto verrà adeguatamente pubblicizzato, qualora il Consiglio lo ritenesse opportuno anche mediante trascrizione nel libro verbali delle assemblee, ed inserito nelle pubblicazioni eventualmente effettuate della ASD. In ogni caso sarà messo a disposizione a tutti i soci che ne facciano richiesta.

 

TITOLO 9

SCIOGLIMENTO, STATUTO REGOLAMENTI, COLLEGI ARBITRALEE RIMANDI

 

Art. 12) SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13) STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea straordinaria. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

Art. 14) COLLEGIO ARBITRALE – Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti secondo le regole dell’Ente affiliante. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Art. 15) RIMANDI – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e dell’Ente di Promozione Sportiva o della Federazione a cui l’Associazione è affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.